22.01.2010
Rapporto delle Commissioni della gestione (CdG) – Chiarimenti della Commissione amministrativa del Tribunale penale federale



Il Tribunale penale federale ha preso atto del Rapporto pubblicato oggi delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale sulle circostanze delle dimissioni di un giudice istruttore federale. Nella sua presa di posizione del 23 dicembre 2009 la Commissione amministrativa del Tribunale ha segnalato diversi errori contenuti nel Rapporto preliminare. Con rammarico il Tribunale ha riscontrato che le osservazioni determinanti non sono state riprese nel Rapporto finale. La Commissione amministrativa si vede pertanto costretta a chiarire quanto segue:

  • Scarsità di risorse e modus operandi presso l’UGI (cifra 2.3, lettera b): contrariamente a quanto riportato nel Rapporto, in pochi anni il Tribunale penale federale ha più che raddoppiato il numero dei posti di giudice istruttore. Un ulteriore ampliamento non sarebbe stato giustificato in considerazione del previsto scioglimento dell’Ufficio dei giudici istruttori federali.

  • Direzione e assistenza del personale (cifra 2.3, lettera c): in base al diritto vigente il giudice istruttore federale è una figura -indipendente-. Contrariamente a quanto riportato nel Rapporto, egli non deve quindi per legge integrarsi in un team o essere diretto da qualcuno. Il Rapporto non riconosce inoltre il fatto che l’autoinvio del fax non rivela una lacuna dal profilo organizzativo, bensì una lacuna dal profilo personale del giudice istruttore in questione. Infine, il Rapporto non riconosce che il Tribunale penale federale è soltanto un’autorità di vigilanza alla quale non spetta alcun compito direttivo.

  • Politica d’informazione (cifra 3.1): dal momento in cui il Ministero pubblico (MPC) viene a conoscenza di un presunto reato e deve occuparsi del caso, il primato dell’informazione spetta ad esso, in caso contrario il procedimento penale potrebbe essere compromesso oppure rischiare di essere pregiudicato. Nell’interesse pubblico il Tribunale penale federale ha sollecitato in maniera documentabile il MPC a fornire subito informazioni sul caso in questione. Alla luce di quanto sopra non è quindi corretto accusare il Tribunale penale federale di non aver colto il momento giusto per fornire informazioni.

Conformemente alla richiesta della CdG (cifra 4) il Tribunale penale federale prenderà posizione entro il 31 marzo 2010 sulle conclusioni finali e sulle raccomandazioni.

Stellungnahme





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