12.07.2021
Sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale CA.2020.18 del 9 luglio 2021



La sentenza concerne l’appello (parziale) del Ministero pubblico della Confederazione del 13 gennaio 2021 e l’appello (parziale) dell'imputato del 19 gennaio 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.11 dell'8 ottobre 2020.

Sulla base dell'atto d'accusa, l'oggetto del procedimento riguarda una violazione della Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (LAQ/SI; RS 122), la partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), le rappresentazioni di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) nonché la ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr).

L’imputato è principalmente accusato di essere stato - al più tardi dalla metà del 2016 - membro operativo dalla Svizzera dell'organizzazione terroristica vietata "Stato islamico" e, come tale, di aver svolto numerose attività a beneficio dello SI nel periodo dal 2016 fino al suo arresto nel maggio 2017. Tra le altre cose, egli è accusato di aver incitato una donna che vive in Libano a compiere un attentato suicida, di aver ripetutamente fornito sostegno finanziario allo SI, di aver compiuto sforzi per reclutare e far entrare clandestinamente diverse persone nella zona di combattimento dello SI e di aver preso istruzioni da un membro della leadership dello SI per preparare attacchi terroristici in Svizzera.

La Corte d'appello condivide l'opinione del Ministero pubblico della Confederazione sull'applicabilità della LAQ/SI (e non dell'art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP) per quel che concerne il capo d’accusa principale. Il fatto che questa norma non sia esplicitamente elencata nel catalogo dell'art. 269 cpv. 2 del CPP (ordine di misure di sorveglianza segrete) costituisce, secondo il Tribunale, una svista legislativa, ovvero una lacuna, che dev’essere di conseguenza colmata. L'art. 2 LAQ/SI è la lex specialis dell'art. 260ter n.1 CP ed è pertanto incluso nel campo d’applicazione principale di quest'ultimo. Non vi sono dunque impedimenti all'utilizzo delle prove ottenute nel presente caso sulla base delle misure segrete di sorveglianza.

L'imputato è riconosciuto colpevole di violazione dell'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI, di tenuta in deposito di rappresentazioni di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e di ripetuta guida senza patente (art. 95 comma 1 lett. b LCStr) e viene condannato a una pena detentiva di 65 mesi e all'espulsione dal paese per 15 anni. La richiesta del Ministero pubblico della Confederazione di internamento dell'imputato è respinta. In merito, nel caso in questione non sussistono prove che il reato sia stato perpetrato (in particolare, non sussistono prove dell’istigazione di una donna che vive in Libano a compiere un attentato suicida).

Con decreto della Presidente del collegio giudicante del 9 luglio 2021 (CN.2021.10), la domanda della difesa per il rilascio immediato dell'imputato dalla carcerazione di sicurezza è stata respinta. A causa di vari incidenti all'interno del centro di detenzione (presunti ordini di uccidere dei terzi all’esterno della prigione, trasmessi per telefono dall'imputato a dei prossimi), il diritto dell'imputato al contatto personale/telefonico con persone esterne al centro di detenzione è stato sospeso, risp. ridotto alla corrispondenza postale. Inoltre, a causa del presunto comportamento dell'imputato nei confronti dei compagni di detenzione (minacce, diffusione di propaganda jihadista e tentativi di impartire ordini di uccidere terzi esterni tramite i compagni di prigionia), egli dovrà trascorrere il resto della carcerazione di sicurezza separato dagli altri prigionieri.

La sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale CA.2020.18 del 9 luglio 2021 e il decreto della Presidente del Collegio giudicante del 9 luglio 2021 (CN.2021.10) non sono (ancora) cresciuti in giudicato. Di conseguenza, all'imputato si applica ancora la presunzione di innocenza.


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