08.07.2005
Comunicato stampa dell'Ufficio dei giudici istruttori federali



Concernente la procedura penale indetta contro l’ex proprietario di una banca privata zurighese per sospetto di riciclaggio qualificato di denaro.

Recentemente una procedura penale del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in collaborazione con la Polizia giudiziaria federale (PGF), aperta il 24 luglio 2003 contro l’ex proprietario di una banca privata zurighese per sospetto di riciclaggio qualificato, è stata nuovamente criticata in diversi articoli nei settimanali e nella stampa del week-end.

Poiché la suddetta procedura penale, dall’apertura dell’istruzione preparatoria il 15 marzo 2004 viene condotta sotto la responsabilità esclusiva del giudice istruttore federale completamente indipendente dal Ministero pubblico della Confederazione e dalla Polizia giudiziaria federale, il Ministero pubblico non può prendere posizione sulle critiche espresse nei mass media. Esso è parte nella procedura, quindi non deve né esprimersi pubblicamente sul suo modo di procedere, né tantomeno giustificarsi.

Le critiche e le insinuazioni espresse recentemente dalla stampa principalmente all’indirizzo del Ministero pubblico della Confederazione non mirano, tuttavia, solo a mettere fondamentalmente in dubbio le indagini condotte da queste autorità, ma so- no tali da gettare discredito sullo svolgimento corretto, nel rispetto delle norme penali e legali, della procedura condotta dal giudice istruttore federale.

Con la dovuta considerazione del segreto d’ufficio nella procedura penale, l’Ufficio dei giudici istruttori federali comunica quindi quanto segue:

  1. Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto la procedura in questione il 24 luglio 2004 su richiesta della Polizia giudiziaria federale a causa di fondato sospetto di riciclaggio qualificato di denaro. Contrariamente a quanto affermato nelle recenti speculazioni dei mass media gli elementi all’origine della procedura non provenivano da informazioni dei servizi segreti stranieri (USA), ma esclusivamente da constatazioni fatte in Svizzera dalla polizia.
  2. Gli indizi alla base della procedura e tutto quanto è stato raccolto in merito è stato più volte reso noto dal Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della vigilanza della procedura, in particolare nell’approvazione di misure coercitive nell’ambito della procedura, dell’esame del giudice istruttore della custodia cautelare dell’imputato pronunciata l’11 dicembre 2003 e nell’approvazione del 12 gennaio 2004 da parte della Camera d’accusa del Tribunale federale della domanda di proroga dell’arresto del Ministero pubblico della Confederazione.
  3. Durante l’inchiesta giudiziaria, né l’imputato né il suo rappresentante legale hanno presentato ricorso contro le misure coercitive o le decisioni emanate dal Ministero pubblico della Confederazione. Queste sono pertanto cresciute in giudicato.
  4. L’Ufficio dei giudici istruttori federali conduce l’istruzione preparatoria sulla base di fondati indizi di reato e a seguito del procedimento di inchiesta giudiziaria del Ministero pubblico della Confederazione. Nella sua qualità di autorità inquirente autonoma, l’Ufficio dei giudici istruttori federali respinge le critiche sollevate dai mass media contro il Ministero pubblico della Confederazione.
  5. Per quel che concerne l’intervento di un agente infiltrato nell’ambito di investigazioni di polizia giudiziaria, l’Ufficio dei Giudici istruttori federali dichiara che:
    1. nell’ambito di indagini penali, nel caso di grave sospetto questo intervento è legalmente possibile, quando esistono gli elementi di sospetto che motivano la procedura, come era ed è il caso nel presente procedimento;
    2. anche prima dell’entrata in vigore della Legge federale sull’inchiesta mascherata un intervento del genere era ammesso nell’ambito delle condizioni definite nella giurisprudenza. Così era anche nel caso presente.
  6. Per l’imputato della presente procedura continua a valere la presunzione d’innocenza, questo sino alla sentenza del Tribunale penale federale o alla sospensione del procedimento.

Facciamo inoltre notare che l’Ufficio dei giudici istruttori federali non apporterà nessun altro commento o spiegazione all’inchiesta penale in corso per il presente caso.

Ufficio dei giudici istruttori federali
Dr. Ernst Roduner, giudice istruttore federale responsabile della procedura





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