Nel corso della cosiddetta inchiesta “sulle Fregate”, tra il 2001 e il 2016, la Repubblica di Taiwan ha inoltrato varie richieste di assistenza internazionale tendenti al sequestro ai fini di restituzione dei valori depositati su relazioni bancarie in Svizzera. Detti valori sarebbero segnatamente il provento di versamenti illegali effettuati nell’ambito dell’acquisto nel 1991 da parte di Taiwan a una società francese. In tale contesto, il sequestro dei valori è stato disposto dalle autorità svizzere nel 2001. Mediante decisione del 23 maggio 2017, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha, in seguito ordinato il mantenimento del sequestro. Con decisione 27 marzo 2018, il Tribunale penale federale (TPF) ha confermato la decisione dell’UFG.
In sostanza, il TPF ha ritenuto che il gravame della prescrizione assoluta dell’azione penale secondo il diritto svizzero non ostacola il perseguimento delle infrazioni a Taiwan e pertanto la censura è stata respinta nella misura in cui la decisione di mantenimento del sequestro impugnata non era una nuova misura coercitiva.
Il TPF ha inoltre respinto l’obiezione secondo la quale l’UFG avrebbe definitivamente escluso che una sentenza confiscatoria nello Stato richiedente potrebbe dar luogo ad una decisione svizzera di restituzione dei valori in questione a Taiwan. Il TPF ha altresì respinto, in quanto non motivato, il gravame concernente l’impossibilità della Svizzera di riconoscere una sentenza confiscatoria pronunciata da Taiwan in quanto tale sentenza contravverrebbe al principio di non retroattività della legge penale. Da ultimo, il TPF ha respinto la critica dell’allegata violazione del principio della buona fede tra Stati da parte di Taiwan e ha giudicato che la misura di sequestro, anche se attiva da sedici anni, è ancora compatibile con la garanzia della proprietà, ciò tenuto conto della natura dell’inchiesta (ampiezza, complessità, ramificazioni in più paesi in Asia e in Europa) e delle circostanze della fattispecie.
La sentenza del TPF può essere impugnata al Tribunale federale nel termine di dieci giorni dalla notifica.
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