24.06.2022
Sentenza della Corte d’appello in relazione all’assegnazione di diritti mediatici per delle competizioni sportive
La sentenza della Corte d’appello del Tribunale penale federale concerne gli appelli presentati dagli imputati A. e C. e dal Ministero pubblico della Confederazione, nonché l’appello incidentale presentato dall’imputato B. contro la sentenza SK.2020.4 della Corte penale del Tribunale penale federale.
- Secondo l’atto d’accusa del Ministero pubblico della Confederazione, è stato contestato a A. di essersi fatto promettere da B., allorquando era segretario generale di D., dei vantaggi economici relativi a un bene immobile in Italia in controprestazione del suo impegno a fare quanto fosse in suo potere di apprezzamento affinché la società E., rispettivamente F. LLC, ottenesse in Medio-Oriente ed in Africa del Nord i diritti mediatici per le Coppe del Mondo 2026 e 2030 e per ulteriori eventi nel medesimo periodo. A. è inoltre stato accusato di avere accettato, allorquando era segretario generale di D., dei versamenti corruttivi da parte di C. per complessivi EUR 1,25 milioni, quali controprestazioni per il suo impegno a fare quanto fosse in suo potere di apprezzamento, da un lato, affinché la società G. Ltd ottenesse in Italia i diritti mediatici per le Coppe del Mondo 2018 e 2022, le Coppe delle Confederazioni 2017 e 2021, le Coppe del Mondo 2026 e 2030 e le Coppe delle Confederazioni per il medesimo periodo e, dall'altro lato, affinché la società H. SA ottenesse i diritti mediatici in Grecia per le Coppe delle Confederazioni 2017 e 2021, nonché per le Coppe del Mondo 2026 e 2030 e le Coppe delle Confederazioni per il medesimo periodo. Inoltre, A. avrebbe fatto uso del bilancio della società I. Sagl, di cui era l'avente diritto economico, al fine di non far sorgere sospetti sui versamenti corruttivi di complessivi EUR 1,25 milioni, di cui avrebbe beneficiato da C.
Per quanto concerne la qualifica giuridica dei suddetti comportamenti, A. è stato accusato di amministrazione infedele qualificata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), corruzione passiva (art. 4a cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 della legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986, nella versione in vigore prima del 1° luglio 2016 [vLCSl]) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP). B. è stato accusato d'istigazione all’amministrazione infedele qualificata (art. 24 cum art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP). Per quanto attiene a C., egli è stato accusato d'istigazione all’amministrazione infedele qualificata (art. 24 cum art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP) e corruzione attiva (art. 4° cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 vLCSl).
In prima istanza, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. colpevole di ripetuta falsità in documenti e l’ha prosciolto dagli altri capi d’imputazione. Ha inoltre prosciolto B. e C. da tutti i reati che gli erano stati contestati. Per quanto riguarda le pretese civili dell’accusatore privato D., la Corte penale ha condannato A. a restituire a D. i vantaggi indebiti di cui ha beneficiato, per un importo di circa EUR 1,75 milioni.
La procedura d’appello è stata sospesa dal 24 febbraio 2021 al 4 agosto 2021, in attesa di una decisione definitiva sul mancato accoglimento della richiesta di un nuovo giudizio presentata da C. I dibattimenti d’appello si sono svolti dal 7 al 9 marzo 2022. Gli imputati A., B. e C. sono stati tutti interrogati dalla Corte d’appello. L’accusatore privato D., su sua richiesta, è stato dispensato dalla partecipazione ai dibattimenti d’appello.
- Il 23 giugno 2022, la Corte d’appello, come pure la Corte penale, è giunta alla conclusione che A. aveva ottenuto dei vantaggi indebiti da parte di B. e C., mentre era Segretario generale di D. Per contro, la Corte d’appello ha assolto A. dal capo d’accusa di amministrazione infedele qualificata e l’ha riconosciuto colpevole di ripetuta falsità in documenti e di ripetuta corruzione passiva. Ha assolto B. dal capo d’imputazione d’istigazione all’amministrazione infedele qualificata. Ha assolto C. dal capo d’imputazione d’istigazione all’amministrazione infedele qualificata e l’ha riconosciuto colpevole di corruzione attiva. La Corte d’appello ha condannato A. a una pena detentiva di 11 mesi per il reato di corruzione passiva e ha lievemente ridotto la pena per quanto riguarda il reato di falsità in documenti a una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere di CHF 200.- cadauna. Ha condannato C. a una pena detentiva di 10 mesi in relazione al reato di corruzione attiva. Tutte queste pene sono state sospese per un periodo di prova di due anni.
Nell’esaminare i reati di amministrazione infedele qualificata e d’istigazione alla stessa, la Corte d’appello, come pure la prima istanza, ha ritenuto che i vantaggi indebiti ricevuti da A. non l’avessero indotto a tenere un comportamento contrario agli interessi patrimoniali di D. e quindi pregiudizievole per quest’ultima. In assenza di un danno, tutti e tre gli imputati sono stati assolti dall’accusa di amministrazione infedele qualificata. Per quanto riguarda il reato di corruzione attiva e passiva, la Corte di appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte penale in prima istanza, ha ritenuto che l’esercizio da parte di A. del suo potere di apprezzamento in qualità di Segretario generale di D. – in contropartita di tre versamenti per un totale di EUR 1,25 milioni di cui ha beneficiato da parte di C. – al fine di favorire e sostenere la conclusione da parte di D. di un contratto di rappresentanza commerciale con le agenzie G. Ltd e H. SA, abbia influenzato negativamente la concorrenza sul mercato italiano e greco dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi. Pertanto, ha ritenuto A. e C. colpevoli rispettivamente di corruzione passiva e corruzione attiva. Per quanto concerne l’infrazione di falsità in documenti, la Corte d’appello, come pure la Corte penale, ha ritenuto che i tre versamenti di cui A. ha beneficiato da parte di C. per un totale di EUR 1,25 milioni, fossero stati falsamente contabilizzati come prestiti nei bilanci 2013 e 2014 della società I. Sagl, di cui A. era l’unico avente diritto economico, e di conseguenza ha riconosciuto A. colpevole di ripetuta falsità in documenti.
Dal punto di vista procedurale, la Corte d’appello ha ritenuto che lo svolgimento della procedura in contumacia nei confronti di C. da parte della Corte penale fosse conforme ai requisiti di legge e che, in assenza di una chiara manifestazione da parte dell’accusatore privato D., si dovesse ritenere che quest’ultimo non avesse ritirato le proprie denunce penali per corruzione privata concernenti i fatti contestati agli imputati A. e C. Per quanto riguarda le pretese civili dell’accusatore privato D., la Corte d’appello ha rinviato D. ad agire in via civile.
- La Corte d’appello notificherà alle parti la sua sentenza motivata nell’autunno del 2022. Questa sarà in seguito disponibile nella banca dati delle decisioni del TPF.
Allegato: Dispositivo CA.2021.3
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