13.08.2025 - 09:15, Inizio dibattimento Luogo: I Aula penale |
Caso: CA.2025.9 Natura dei reati Dibattimenti d'appello nella causa penale del Ministero pubblico della Confederazione contro A. (appellante) per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup), subordinatamente infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 let. c vLStup), promovimento della prostituzione (art. 195 lett. c CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 vCP), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 e 1bis vCP), pornografia (art. 197 cpv. 4 vCP) e ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP). Osservazioni Con sentenza SK.2023.35 della Corte penale del Tribunale penale federale del 9 ottobre 2024, A. è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup); di promovimento della prostituzione (art. 195 lett. c CP); di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 vCP); di ripetuto possesso di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1bis vCP); di ripetuto possesso di pornografia illecita (art. 197 cpv. 4 vCP); e di ripetuto possesso illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP) ed è stato condannato a una pena detentiva di 47 mesi e a una pena pecuniaria sospesa di 170 aliquote giornaliere. Egli è stato inoltre espulso dal territorio nazionale per dieci anni ed è stata ordinata la segnalazione dell’espulsione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS). Le richieste di risarcimento dei danni dell’accusatrice privata sono state riconosciute nel principio e le è stata riconosciuta un’indennità per torto morale di fr. 6'000.00. A. chiede di rinunciare a un’espulsione dal territorio nazionale, subordinatamente di ridurne la durata. In caso di condanna all’espulsione, l’imputato chiede di rinunciare alla segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen. Con appello incidentale, l’accusatrice privata chiede il risarcimento dei danni e un’indennità per torto morale più elevata. Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici Lingua: Tedesco |
08.09.2025 - 14:00, Lettura sentenza Luogo: I Aula penale |
Caso: CA.2024.13 Natura dei reati Dibattimenti relativi alla procedura d’appello; A., C., D., il Ministero pubblico della Confederazione, gli accusatori privati e i terzi interessati (appellanti) contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2022.22 del 17 giugno 2022 nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatori privati contro A., C. e D.,e i terzi interessati A., C., D., il Ministero pubblico della Confederazione, gli accusatori privati e alcuni terzi interessati hanno interposto appello contro la sentenza della Corte penale SK.2022.22 del 17 giugno 2022. Con tale sentenza A. è stato riconosciuto colpevole di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), mentre è stato assolto dal reato di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP); il procedimento è stato abbandonato per alcuni rimproveri di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 CP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 CP). C. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), mentre è stato assolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP); il procedimento è stato abbandonato per il rimprovero di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD). D. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP) ed è stato assolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), mentre il procedimento è stato abbandonato per i rimproveri di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP). Il procedimento penale relativo a B. è stato disgiunto nel corso del procedimento d'appello. Osservazioni er quanto concerne la truffa per mestiere ad A. è in particolare rimproverato di avere, nell’ambito della sua attività quale Chief Investment Officer (CIO) e di mandatario di una società di gestione di fondi d’investimento, per procacciare a sé, in Svizzera, nel periodo tra settembre 2005 e aprile 2008, un indebito profitto di almeno USD 170'938'806.-, indotto in errore con astuzia la predetta società di gestione, nonché otto fondi d’investimento da lui gestiti, mettendo in atto e sfruttando un montaggio finanziario che ha condotto la società di gestione e i fondi d’investimento summenzionati a compiere atti pregiudizievoli ai loro rispettivi interessi pecuniari. È altresì accusato di amministrazione infedele aggravata e subordinatamente di appropriazione indebita aggravata. Inoltre, ad A. viene rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, nel periodo tra dicembre 2005 e febbraio 2011, in correità con B., C., e D., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno USD 170'938'806.-. A. è infine accusato del reato di falsità in documenti. Per quanto concerne il riciclaggio di denaro, a C. è rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera, nel periodo dal 20 settembre 2007 al 2 maggio 2013, in correità con A. e D., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 46'614’595.-. C. è altresì accusato di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, a D. viene rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera, nel periodo dal 19 novembre 2008 al 2 maggio 2013, in correità con A. e C., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 13'546’787.-. D. è altresì accusato dei reati di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici Lingua: Francese |