06.06.2018
Decisione del Tribunale penale federale del 30 maggio 2018 nella causa A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione e Khaled Nezzar



La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha accolto i ricorsi inoltrati da A., B., e C. – che si dichiarano vittime di tortura e di arresti arbitrari avvenuti in Algeria tra il 1992 e il 1994 –, contro un'ordinanza del 4 gennaio 2017, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha archiviato un'inchiesta avviata nel 2011 nei confronti del generale Khaled Nezzar per crimini di guerra (art. 264b e segg. del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP]; RS 311.0; art. 108 e 109 del Codice penale militare svizzero del 13 giugno 1927 [aCPM]; RS 321.0). Il generale Nezzar ha fatto parte dell'Haut Comité d’Etat (HCE) tra il 14 gennaio 1992 e il 31 gennaio 1994 in qualità di Ministro della difesa. In sostanza, il MPC ha ritenuto che l’apprezzamento globale della situazione algerina in quel periodo non permetteva di ritenere che vi fosse stato un conflitto armato non internazionale. In tal senso, i gruppi islamisti opposti al regime, segnatamente il Gruppo islamista armato (GIA), non potevano essere qualificati quali gruppi armati non internazionali. Pertanto, per il MPC le disposizioni di legge che fondano la competenza della Svizzera per i fatti occorsi in Algeria nel periodo suesposto non trovano applicazione.

D'altro avviso, la Corte dei reclami penali ha ritenuto che all’epoca dei fatti gli scontri tra le forze dell’ordine e gli oppositori islamisti erano di una violenza tale da poter essere considerati intensi conformemente all’art. 3 Comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e alla relativa giurisprudenza internazionale. La Corte ha inoltre considerato che il GIA era sufficientemente organizzato da potersi ritenere un gruppo armato non internazionale. Di fatto, segnatamente in virtù degli art. 108 et 109 aCPM in relazione con l’art. 3 Comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, la Corte ha ritenuto che la competenza della Svizzera è data.

La Corte ha infine ritenuto, a titolo sussidiario, che il MPC avrebbe dovuto espletare le sue indagini anche in merito alle denunce di atti di tortura, nella misura in cui, tanto la Svizzera quanto l’Algeria erano, all’epoca dei fatti, parti alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli o degradanti del 10 dicembre 1984 e che gli atti di tortura commessi durante il periodo in esame non erano prescritti.

La sentenza della Corte dei reclami penali non soggiace a ricorso.

Il TPF rinvia alla sentenza allegata e non dà seguito a richieste d'informazioni complementari.

Contatto:
Tribunale penale federale, Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale e addetta stampa, Tel. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch





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