Comunicati stampa 2004-2013
Il 25 ottobre 2013 il Tribunale penale federale ha inaugurato il suo nuovo stabile situato in viale Stefano Franscini 7, a Bellinzona, in presenza dei rappresentanti della Confederazione. Il nuovo edificio sostituisce i locali provvisori utilizzati sino ad oggi. Domani, 26 ottobre 2013, le porte del Tribunale penale federale saranno aperte alla popolazione. Parallelamente, nel centro storico di Bellinzona verrà proposto un ricco programma culturale e culinario.
L'inaugurazione ufficiale del nuovo stabile del Tribunale penale federale ha avuto luogo in presenza della Consigliera federale Simonetta Sommaruga, così come dei rappresentanti della Confederazione, dell'Assemblea federale, del Cantone Ticino, della città di Bellinzona e degli altri tribunali della Confederazione. Con i loro discorsi, si sono congratulati con il Tribunale penale federale per la realizzazione del nuovo edificio, oltre alla signora Sommaruga, il Presidente del Consiglio degli Stati, Filippo Lombardi, il Presidente del Tribunale federale, Gilbert Kolly, il Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Paolo Beltraminelli, così come il Sindaco di Bellinzona, Mario Branda. Gli interventi in questione sono stati seguiti da un discorso del Presidente del Tribunale penale federale, Andreas Keller, indirizzato ai circa 120 invitati. La parte ufficiale è stata seguita da un pranzo e da una visita del nuovo stabile, il quale sostituisce dunque i locali provvisori, situati in due luoghi diversi, utilizzati dal 2004. Esso risponde alle esigenze più moderne in ambito di dibattimenti e offre condizioni quadro ideali per l'attività giurisprudenziale del tribunale. Il nuovo edificio conferisce all'istituzione una visibilità sobria, ma nel contempo rappresentativa, nel centro di Bellinzona.
L'edificio si basa sul progetto "DE IURE" degli studi Bearth & Deplazes Architekten AG / Durisch + Nolli Architetti Sagl, vincitore del concorso organizzato nella primavera 2008 dalla Confederazione e dal Cantone Ticino, progetto che è stato in seguito affinato e dettagliato sotto la direzione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Per la realizzazione della nuova sede del Tribunale penale federale, il Cantone Ticino ha messo a disposizione della Confederazione lo stabile della ex Scuola di commercio. La facciata è stata ristrutturata e rinnovata ossequiando i vincoli di conservazione dei monumenti storici. La parte posteriore della struttura è stata invece demolita e sostituita da una nuova costruzione di tre piani. La parte vecchia dello stabile rispetta lo Standard Minergie®, quella nuova lo Standard Minergie®-P-Eco.
26 ottobre 2013 – Giornata delle porte aperte
Per il 26 ottobre 2013 il Tribunale penale federale ha organizzato una giornata delle porte aperte. La popolazione è invitata a visitare il nuovo edificio tra le ore 9.30 e le 16.30. Nel contempo, nel centro storico di Bellinzona, oltre al mercato settimanale, verrà proposto un ricco programma culturale e culinario.
Il Tribunale penale federale
Il Tribunale penale federale ha la sua sede a Bellinzona dal 1° aprile 2004, data d'inizio della sua attività. Il tribunale è oggi composto da due corti, la Corte penale e la Corte dei reclami penali. L'attività amministrativa e i diversi servizi sono diretti dal Segretariato generale. 65 persone sono attualmente attive presso il Tribunale penale federale, tra le quali 18 giudici.
La Corte penale statuisce in prima istanza sulle cause espressamente sottoposte dalla legge alla giurisdizione federale, in deroga alla competenza di principio dei cantoni in ambito di perseguimento penale. Si tratta segnatamente dei crimini e delitti concernenti gli interessi della Confederazione così come della criminalità economica, del crimine organizzato e del riciclaggio di denaro con implicazioni internazionali o intercantonali.
La Corte dei reclami penali statuisce, nelle cause penali federali, sui ricorsi contro le decisioni e gli atti di procedura della polizia e del Ministero pubblico della Confederazione così come contro le decisioni dei tribunali delle misure coercitive. Essa è competente anche in diversi altri casi, fungendo ad esempio da autorità di ricorso nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Informazioni supplementari:
Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale, Tribunale penale federale, casella postale 2720, CH-6501 Bellinzona, Tel. 091 822 62 62, presse@bstger.ch
Jonas Spirig
Il Tribunale penale federale comunica che, in data 22 ottobre 2013, in seduta plenaria i membri hanno stabilito la composizione delle Corti e la Commissione amministrativa per gli anni 2014 e 2015.
Le Corti saranno così composte:
Corte dei reclami penali
Stephan Blättler (presidente)
Andreas J. Keller
Emanuel Hochstrasser (doppia assegnazione)
Tito Ponti
Giorgio Bomio Giovanascini
Roy Garré
Cornelia Cova
Patrick Robert-Nicoud
Nathalie Zufferey Franciolli
Corte penale
Giuseppe Muschietti (presidente)
Peter Popp
Walter Wüthrich
Emanuel Hochstrasser (doppia assegnazione)
Sylvia Frei-Hasler
Daniel Kipfer Fasciati
Miriam Forni
Jean-Luc Bacher
Joséphine Contu
David Glassey
Nella medesima seduta la Corte plenaria ha deciso che la Commissione amministrativa per gli anni 2014 – 2015 sarà composta da 5 membri: oltre al presidente Daniel Kipfer e al vicepresidente Jean-Luc Bacher eletti dall'Assemblea federale il 25 settembre 2013, sono stati eletti quali membri della nuova Commissione i presidenti delle Corti Stephan Blättler e Giuseppe Muschietti e la giudice Sylvia Frei-Hasler.
Il 6 agosto 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo interposto da Pierre Condamin-Gerbier contro la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi datata 9 luglio 2013 mediante la quale veniva ordinata la carcerazione preventiva dello stesso. La Corte dei reclami penali ha considerato realizzati i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di collusione. Essa ha inoltre ammesso la sussistenza di un rischio di fuga ritenendo proporzionata la suddetta misura coercitiva. Il Tribunale penale federale rinvia al contenuto della propria decisione qui allegata. Non verrà dato seguito a richieste di informazioni complementari.
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto, in misura della sua ammissibilità, il reclamo introdotto da Eric Delissy contro il decreto di non luogo a procedere del 16 agosto 2012 del MPC. Quest'ultimo aveva rinunciato ad aprire un'istruzione formale in seguito alla denuncia inoltrata l'8 giugno 2012 dall'ex impiegato della banca HSBC contro i membri del Consiglio federale, i responsabili della FINMA come pure il Consiglio di amministrazione e il Chief Executive Officer della banca. Eric Delissy lamentava il fatto che HSBC avrebbe comunicato alle autorità americane il nome di alcuni dei suoi dipendenti in seguito alla decisione del 4 aprile 2012 del Consiglio federale che autorizzava la banca a procedere a tale comunicazione. Il TPF ha ritenuto, con riferimento alla persona del reclamante, che la coazione (art. 181 CP), l'infrazione alla legge federale sulle banche (art. 47 LB) e la violazione dell'obbligo di discrezione (art. 35 LPD) non erano realizzate. Per le altre infrazioni denunciate, ossia gli atti compiuti senza autorizzazione per contro di uno Stato estero (art. 271 CP) e lo spionaggio economico (art. 273 CP), a Eric Delissy non è stata riconosciuta la legittimazione attiva. Questa decisione non è soggetta a ricorso. Il TPF rinvia al testo della sua decisione in allegato e non darà seguito ad alcuna domanda di informazioni supplementari.
Comunicato stampa congiunto del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti in relazione ai rapporti di gestione 2012.
Comunicato stampa congiunto del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti in relazione ai rapporti di gestione 2012.
Nel contesto del procedimento penale aperto dal Ministero pubblico della Confederazione nel giugno 2011 contro una serie di persone legate al regime dell'ex presidente egiziano Hosni Mubarak la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con sentenza del 12 dicembre 2012 ha accolto i ricorsi medianti i quali veniva contestata la decisione delle autorità di perseguimento penale di dare accesso illimitato agli atti del procedimento ai rappresentanti della Repubblica araba d'Egitto, nella sua qualità di accusatrice privata riconosciuta con sentenza del Tribunale penale federale del 30 aprile 2012. La Corte ha in particolare ritenuto che, vista la situazione istituzionale nel Paese in questione, sia necessario attendere l'esito dei procedimenti rogatoriali in corso in modo tale da assicurare il rispetto delle norme e dei principi vigenti in ambito di assistenza giudiziaria internazionale.
Per ulteriori informazioni il TPF rinvia esclusivamente al testo della propria sentenza allegata. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.
Nel febbraio 2012 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha deciso di autorizzare l'estradizione alla Germania di un cittadino turco (v. comunicato stampa dell'UFG dell'11 luglio 2012). Mediante sentenza del 23 agosto 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame interposto dall'estradando contro detta decisione. Lo Stato tedesco rimprovera in particolare al ricorrente di aver promosso e fattivamente coordinato, nella sua funzione di quadro di un'organizzazione giovanile del PKK, il reclutamento, sia in Germania che in altri Paesi confinanti, di giovani membri o potenziali combattenti armati. Il Tribunale ha confermato la sussistenza del cosiddetto requisito della doppia punibilità ritenendo il comportamento in questione punibile anche sotto il profilo del diritto penale svizzero, segnatamente in quanto forma di sostegno a determinate organizzazioni all'interno del PKK che sono qualificabili come organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale.
Il Tribunale ha altresì respinto l'obiezione del reato politico concludendo che non vi sono seri motivi per ritenere che le autorità tedesche perseguano l'estradando per le sue opinioni politiche, per la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.
Contro questa decisione è proponibile il ricorso al Tribunale federale di Losanna.
Per ulteriori informazioni si rinvia al testo della sentenza RR.2012.40+65 consultabile sul sito Internet del Tribunale (www.bstger.ch). Non vengono fornite ulteriori informazioni.
Sentenza del 25 luglio 2012 (Ex ministro della difesa algerino contro Ministero pubblico della Confederazione)
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso di un ex ministro della difesa algerino interposto contro l'ordinanza del MPC del 1° dicembre 2011. In detta ordinanza il Ministero pubblico della Confederazione si era dichiarato competente in virtù dell'art. 264m CP per istruire un'inchiesta per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Algeria nel periodo tra il 1992 e 1999, fatti che potrebbero essere imputati al ricorrente. Si tratta di un primo caso di applicazione delle nuove competenze esclusive attribuite dal legislatore nel 2011 al MPC per la repressione di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Per ulteriori informazioni il TPF rinvia esclusivamente al testo della propria sentenza. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.
La Corte penale del Tribunale penale federale comunica che il dibattimento del 30/31 maggio 2012 nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro i fratelli Tinner e il loro padre è stato posticipato. Una nuova data non è ancora stata decisa.
Con decisione del 30 aprile 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha statuito su un ricorso interposto da alcuni imputati nel quadro del procedimento penale condotto nei loro confronti dal Ministero pubblico della Confederazione in seguito agli avvenimenti relativi alla "Primavera araba" in Egitto.
La Corte ha confermato la decisione del Ministero pubblico della Confederazione di ammettere la Repubblica Araba d’Egitto quale accusatrice privata nel procedimento in questione.
Tale decisione non è soggetta a ricorso al Tribunale federale.
In data odierna sono pure rese pubbliche diverse decisioni emanate dalla Corte a partire dall'autunno scorso in relazione con gli avvenimenti in Egitto. La loro pubblicazione era stata sospesa sino alla decisione sull'ammissione della Repubblica Araba d’Egitto quale accusatrice privata.
Con decisione del 20 marzo 2012 (BB.2011.130), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha statuito su un ricorso interposto da un prevenuto nel quadro del procedimento penale condotto nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione in seguito agli avvenimenti relativi alla "Primavera araba" in Tunisia.
La Corte ha confermato la decisione del Ministero pubblico della Confederazione di, da una parte, ammettere la Repubblica della Tunisia quale accusatrice privata nel procedimento in questione e, dall'altra, di concedere alla medesima l'accesso all'incarto. Essa ha precisato le modalità di tale accesso.
Tale decisione è soggetta a ricorso al Tribunale federale per quanto concerne l'accesso all'incarto.
In data odierna sono pure rese pubbliche diverse decisioni emanate dalla Corte a partire dall'autunno scorso in relazione con gli avvenimenti in Tunisia. La loro pubblicazione era stata sospesa sino alla decisione sull'ammissione quale accusatrice privata e sull'accesso all'incarto.
Con decisione del 28 febbraio 2012 nella causa SK.2011.23 la Corte penale del Tribunale penale federale ha rinviato l'incartamento al Ministero pubblico della Confederazione sostanzialmente perché ha considerato che le irregolarità rilevate a livello di partecipazione della difesa agli interrogatori dei testimoni a carico, data la loro entità, non possono essere sanate in sede dibattimentale ma rendono necessari un certo numero di complementi istruttori da parte del Ministero pubblico della Confederazione come esplicitamente previsto in questi casi dal nuovo Codice di procedura penale.
Con sentenza del 29 novembre 2011, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha confermato una decisione dell’Ufficio federale di giustizia che accordava l’estradizione alla Repubblica di Serbia. L’estradando (di nazionalità serba secondo l’autorità richiedente, rispettivamente kossovara secondo l’interessato) è perseguito penalmente dalla Serbia per aver partecipato, in qualità di membro di un’unità dell’Esercito di liberazione del Kossovo, a crimini di guerra contro la popolazione civile serba, non-albanese e anche albanese. I fatti risalgono al periodo compreso tra il giugno e il dicembre 1999 e si sarebbero svolti nella regione di Gnjilane: trattasi segnatamente di incendi di case, torture, omicidi e stupri.
Il contenuto della domanda d’estradizione soddisfa i requisiti legali e la Serbia si è impegnata per assicurare al ricorrente un trattamento conforme alla CEDU. Non è esclusa la competenza delle autorità di perseguimento penale serbe per perseguire gli autori presunti di questi reati, anche se sono stati commessi sul territorio del Kossovo.
La Corte ha respinto l’obiezione di reato politico ritenendo che non vi erano motivi validi per ritenere che l’azione penale esercitata dalle autorità serbe potesse essere motivata dall’appartenenza dell’estradando a un gruppo sociale, dalla sua razza, dalla sua confessione o nazionalità.
Il TPF rinvia alla sentenza RR.2011.180+214 pubblicata sul suo sito Internet (www.bstger.ch). Non vengono rilasciate ulteriori informazioni, né su richiesta scritta né orale.
Nella seduta della Corte plenaria del 5 luglio 2011 i giudici hanno deciso la nuova struttura del Tribunale penale federale. Esso sarà composto da due Corti: la Corte dei reclami penali, che statuirà sia sui reclami in materia penale sia in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, e la Corte penale. Nelle sedute plenarie del 23 risp. 30 agosto 2011, i membri hanno inoltre stabilito la composizione delle Corti dal 1° gennaio 2012. Le Corti saranno così composte:
Corte dei reclami penali
Stephan Blättler (Presidente)
Andreas J. Keller
Emanuel Hochstrasser (doppia assegnazione)
Tito Ponti
Giorgio Bomio Giovanascini
Roy Garré
Cornelia Cova
Patrick Robert-Nicoud
Nathalie Zufferey Franciolli
Corte penale
Giuseppe Muschietti (Presidente)
Peter Popp
Walter Wüthrich
Emanuel Hochstrasser (doppia assegnazione)
Sylvia Frei-Hasler
Daniel Kipfer Fasciati
Miriam Forni
Jean-Luc Bacher
Joséphine Contu
David Glassey
L’Assemblea federale ha nuovamente eletto il 28 settembre 2011 Andreas J. Keller quale Presidente del Tribunale e Daniel Kipfer Fasciati quale vicepresidente. Roy Garré è stato confermato dalla Corte plenaria in data 30 agosto 2011 quale terzo membro della Commissione amministrativa.
La direzione del procedimento rinuncia ad intraprendere ulteriori passi per poter mettere a disposizione del Tribunale gli atti di polizia relativi all’impiego di agenti infiltrati e di persone di fiducia, sebbene si tratti di documenti rilevanti ai fini della decisione ma praticamente inaccessibili. In considerazione del tempo necessario per le ulteriori misure preliminari i dibattimenti si terranno con ogni probabilità tra il 7 e il 21 aprile 2011; le date definitive verranno rese note in seguito.
Non vengono rilasciate ulteriori informazioni, né su richiesta scritta né orale.
Questa notte verso le ore 1:50 ignoti hanno appiccato un incendio allo stabile che ospita provvisoriamente il Tribunale penale federale di Bellinzona. Inoltre alcuni muri esterni dello stesso stabile sono stati imbrattati con delle scritte che potrebbero in qualche modo far riferimento all’attività del Tribunale. La Polizia sta procedendo agli accertamenti del caso. Il Tribunale penale federale aveva già preso delle misure operative e di sicurezza dopo l’attentato all’Ambasciata svizzera a Roma dello scorso dicembre.
Per motivi di sicurezza non vengono forniti ulteriori dettagli.
Gentili Signore, Egregi Signori,
la sentenza motivata del Tribunale penale federale nella causa Ministero pubblico della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze contro Ronny Pecik, Georg Stumpf, Victor Feliksovich Vekselberg e Karl Stephan Stadelhofer vi verrà trasmessa via e-mail venerdì 26 novembre 2010, alle ore 9.00.
Vi preghiamo di prenderne nota.
Nella causa in questione la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto nella misura della sua ammissibilità il reclamo interposto dal Mouvement citoyens genevois e da Eric Stauffer contro la decisione di sequestro del Ministero pubblico della Confederazione, la quale prevedeva la soppressione da un manifesto elettorale di qualsiasi riferimento a M. Gheddafi, allo Stato libico o a uno dei suoi rappresentanti.Per ulteriori informazioni il TPF rinvia esclusivamente al testo della propria sentenza; complementi d’informazione non sono previsti.
"Nell'ambito della causa Holenweger, il presidente del collegio giudicante della Corte penale ha chiesto alla I Corte dei reclami penali il trasferimento di tutto o parte dell'incarto Ramos"
Con decisione del 3 novembre 2010 la Corte penale del Tribunale penale federale ha rinviato a data ancora da definire i dibattimenti fissati per l’11 novembre 2010 nella causa SK.2010.13 (Ministero pubblico della Confederazione contro Oskar Holenweger). Il motivo è da ricondurre al fatto che persiste incertezza sulla disponibilità o meno di importanti mezzi di prova e di conseguenza non potrebbe essere garantita la necessaria continuità del processo.
Non vengono fornite ulteriori informazioni, né per iscritto né verbalmente.
Con decisione del 21 settembre 2010, la Corte penale del Tribunale penale federale ha assolto gli imputati dall'accusa di infrazione alla legge sulle borse. La sentenza è stata comunicata mediante dispositivo scritto. La motivazione scritta della sentenza interverrà più tardi.
La Corte penale è giunta alla conclusione che la supposizione del DFF, secondo la quale Victory Industriebeteiligungen AG ed una società del gruppo Renova già prima del maggio 2008 avrebbero costituito, con riferimento alla OC Oerlikon Corporation AG, un gruppo soggetto alla legge sulle borse, non è stata dimostrata. Le circostanze avanzate dal DFF quali indizi sono risultate nella maggior parte senza legami con accordi segreti tra le azioniste summenzionate, circostanze comunque spiegabili in quanto operazioni usuali in affari. La tesi dell'accusa non è solo rimasta indimostrata sotto il profilo probatorio ma, mancando la constatazione di uno scopo che avrebbe dovuto spiegare l'accordo, essa è priva anche di plausibilità sostanziale.
Non vengono fornite ulteriori informazioni, né per iscritto né verbalmente.
Il nuovo Segretario generale supplente si chiama Klaus Schneider. Giurista quarantaduenne, egli entrerà in funzione il 1° ottobre 2010, sostituendo Patrick Guidon, il quale lascia il Tribunale penale federale per fine agosto in seguito alla sua elezione quale giudice presso il Tribunale cantonale di San Gallo.
Klaus Schneider ha studiato diritto all'Università di Berna, conseguendo nel 2009 un dottorato con una tesi nell'ambito del diritto penale dell'impresa. Dal 2002 al 2008 egli è stato attivo in qualità di assistente presso la medesima università, assumendo inoltre, in collaborazione con uno studio legale, mandati di consulenza nel campo del diritto penale economico. Nel 2008 egli è entrato in funzione quale giurista presso il servizio giuridico della Posta Svizzera, in seno alla quale egli ha, tra l'altro, assunto responsabilità di grossi dossier riguardanti il diritto penale economico e nell'ambito dell'assistenza giuridica legata alle nuove prestazioni elettroniche della Posta.
Il nuovo Segretario generale supplente entrerà in funzione il 1° ottobre 2010. Egli sostituirà Patrick Guidon, il quale lascerà il Tribunale per la fine di agosto, in seguito alla sua elezione quale giudice presso il Tribunale cantonale di San Gallo. Patrick Guidon è entrato in funzione il 1° aprile 2004 quale primo cancelliere di lingua tedesca ed è stato scelto dalla Corte plenaria, con effetto al 1° settembre 2006, quale primo Segretario generale supplente a tempo pieno. Il Tribunale penale federale ringrazia Patrick Guidon per i servizi resi e per l'eccellente lavoro svolto al servizio della giustizia federale.
Con decisione del 18 marzo 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato da Paolo e Marco Prinzi, nonché dalla società Euram Finance SA, contro diverse misure rogatoriali adottate a partire da ottobre 2007 dall’Amministrazione federale delle dogane su richiesta delle autorità italiane nel contesto del cosiddetto “affare Fastweb”. Contro questa decisione è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna.
Non saranno fornite ulteriori informazioni.
Il Tribunale penale federale ha preso atto del Rapporto pubblicato oggi delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale sulle circostanze delle dimissioni di un giudice istruttore federale. Nella sua presa di posizione del 23 dicembre 2009 la Commissione amministrativa del Tribunale ha segnalato diversi errori contenuti nel Rapporto preliminare. Con rammarico il Tribunale ha riscontrato che le osservazioni determinanti non sono state riprese nel Rapporto finale. La Commissione amministrativa si vede pertanto costretta a chiarire quanto segue:
- Scarsità di risorse e modus operandi presso l’UGI (cifra 2.3, lettera b): contrariamente a quanto riportato nel Rapporto, in pochi anni il Tribunale penale federale ha più che raddoppiato il numero dei posti di giudice istruttore. Un ulteriore ampliamento non sarebbe stato giustificato in considerazione del previsto scioglimento dell’Ufficio dei giudici istruttori federali.
- Direzione e assistenza del personale (cifra 2.3, lettera c): in base al diritto vigente il giudice istruttore federale è una figura -indipendente-. Contrariamente a quanto riportato nel Rapporto, egli non deve quindi per legge integrarsi in un team o essere diretto da qualcuno. Il Rapporto non riconosce inoltre il fatto che l’autoinvio del fax non rivela una lacuna dal profilo organizzativo, bensì una lacuna dal profilo personale del giudice istruttore in questione. Infine, il Rapporto non riconosce che il Tribunale penale federale è soltanto un’autorità di vigilanza alla quale non spetta alcun compito direttivo.
- Politica d’informazione (cifra 3.1): dal momento in cui il Ministero pubblico (MPC) viene a conoscenza di un presunto reato e deve occuparsi del caso, il primato dell’informazione spetta ad esso, in caso contrario il procedimento penale potrebbe essere compromesso oppure rischiare di essere pregiudicato. Nell’interesse pubblico il Tribunale penale federale ha sollecitato in maniera documentabile il MPC a fornire subito informazioni sul caso in questione. Alla luce di quanto sopra non è quindi corretto accusare il Tribunale penale federale di non aver colto il momento giusto per fornire informazioni.
Conformemente alla richiesta della CdG (cifra 4) il Tribunale penale federale prenderà posizione entro il 31 marzo 2010 sulle conclusioni finali e sulle raccomandazioni.
Con sentenza del 19 ottobre 2009 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso di Roman Polanski contro l’ordine d’arresto in vista d’estradizione.
Secondo la giurisprudenza svizzera la carcerazione dell’imputato costituisce la regola durante tutta la procedura d’estradizione. Nella procedura di ricorso contro un ordine d’arresto in vista d’estrazione si procede solo ad un esame limitato dei presupposti per l’estradizione. Questi ultimi sono esaminati in modo approfondito solo nel corso della procedura d’estradizione propriamente detta. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che, allo stato della procedura, l’estradizione di Roman Polanski agli Stati Uniti non è manifestamente inammissibile. Varie obiezioni sollevate dalla difesa contro l’estradizione non sono ammissibili durante questa fase della procedura.
Il Tribunale valuta come elevato il rischio di fuga in considerazione delle motivazioni e delle possibilità dell’interessato. La cauzione proposta dal ricorrente non soddisfa i requisiti di legge. La Corte non è quindi in misura di esaminare in modo concludente se il rischio di fuga possa essere scongiurato tramite la combinazione di diverse misure sostitutive (cauzione sufficientemente alta, arresti domiciliari e electronic monitoring). Dato che la durata della carcerazione rispetta il principio della proporzionalità, non viene al momento presa in considerazione la scarcerazione. Roman Polanski potrà inoltrare, se del caso, all’Ufficio federale di giustizia una proposta di cauzione concreta conforme ai requisiti legali.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla sentenza RR.2009.308 (cfr. la homepage del Tribunale penale federale).
Non vengono rilasciate ulteriori informazioni
Il Tribunale penale federale comunica che, in data 29 settembre 2009, in seduta plenaria i membri hanno stabilito la composizione delle Corti e la Direzione per gli anni 2010 e 2011.
In data 23 maggio 2008, la Repubblica di Haiti ha presentato presso l’Ufficio federale di giustizia (UFG) una domanda di assistenza a completamento di una richiesta del 1986 tendente al sequestro ed alla consegna degli averi depositati in Svizzera da Jean-Claude Duvalier (Presidente della Repubblica di Haiti tra il 1971 ed il 1986) e dai suoi parenti. Secondo questa richiesta Jean-Claude Duvalier ed i suoi complici sono oggetto di una procedura penale ad Haiti. È in particolare loro contestato di avere costituito un’organizzazione criminale dedita al saccheggio sistematico a proprio favore delle casse dello Stato e di avere depositato all’estero i fondi così sottratti. In data 11 febbraio 2009, l’UFG ha ordinato la consegna alla Repubblica di Haiti di una somma di circa CHF 7'000'000 detenuti da Jean-Claude Duvalier e i suoi parenti presso una banca svizzera.
Il 18 marzo 2009 una Fondazione di diritto del Liechtenstein ha interposto ricorso presso il Tribunale penale federale (TPF) contro la decisione dell’UFG. La II Corte dei reclami penali del TPF ha respinto questo ricorso con sentenza del 12 agosto 2009 (RR.2009.94). Riassumendo, essa ha considerato che la struttura posta in essere da Jean-Claude Duvalier e dai suoi parenti e consistente nel far uso del potere assoluto del Capo di Stato per fare regnare un clima di terrore ad Haiti e procurare ai suoi membri delle entrate considerevoli attraverso la sottrazione sistematica di fondi pubblici deve essere qualificata nel diritto svizzero di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter cifra 1 CP. Tenuto conto del fatto che la titolare del conto in oggetto non ha potuto apportare la prova che i fondi sequestrati non sono di origine criminale, la Corte ha concluso a che questi fondi siano consegnati in vista di confisca allo Stato richiedente. Questa sentenza è suscettibile di ricorso al TF entro dieci giorni a partire dalla sua notifica.
Contenuto al momento disponibile solo in francese e tedesco.
Nel procedimento penale „Montecristo“ concernente il sospetto di partecipazione o il sostegno ad un’organizzazione criminale in relazione con un contrabbando di sigarette, a seguito del dibattimento preliminare del 1°/2 aprile 2009 il Tribunale penale federale ha in sostanza preso le seguenti decisioni:
- Il Tribunale penale federale è competente per trattare la causa.
- Le richieste di sospensione, rispettivamente di desistenza del processo sono respinte.
- Le richieste di rinvio dell’atto di accusa sono respinte.
- Giovedì 30 aprile 2009 i rappresentanti dei media accreditati avranno accesso all’atto di accusa nella sua versione integrale.
- La richiesta di rinvio dell’udienza principale è respinta.
- La questione della validità dei processi verbali dei controlli telefonici in lingua italiana sarà decisa in relazione con l’oggetto principale della vertenza.
- La richiesta tendente alla separazione della procedura di sequestro da quella principale è respinta.
Visto che il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso interposto contro la decisione del presidente e tendente al cambiamento della lingua del procedimento dal tedesco all’italiano, il tedesco continua a valere quale lingua del procedimento. Ai rappresentanti legali delle parti a processo è lasciata la facoltà, nel rispetto delle condizioni poste, di perorare la causa in francese, rispettivamente in italiano.
Il 18 marzo 2009 sono stati interposti due ricorsi davanti al Tribunale penale federale contro la decisione dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), mediante la quale veniva ordinata la restituzione alla Repubblica di Haiti di una somma di CHF 7’000'000.-- circa detenuta in Svizzera da parte di Jean-Claude Duvalier (Presidente della Repubblica di Haiti tra il 1971 e il 1986) e i suoi familiari. Secondo la commissione rogatoria haitiana questi fondi sarebbero frutto di sottrazioni illegali commesse da parte del clan Duvalier in pregiudizio del popolo e della Repubblica di Haiti.
Il primo ricorso è stato depositato da parte di due persone fisiche domiciliate rispettivamente ad Haiti e negli Stati Uniti. I due ricorrenti si oppongono alla restituzione ad Haiti della totalità della suddetta somma invocando crediti personali di USD 1’000'000.--, rispettivamente di USD 750'000.--. Essi fondano le loro pretese segnatamente su di una sentenza resa in contumacia contro Jean-Claude Duvalier da parte di un tribunale dello Stato della Florida (USA).
Mediante sentenza del 7 aprile 2009, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato da parte di queste due persone fisiche in considerazione della mancanza di legittimazione ad agire nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria internazionale (TPF RR.2009.91-92). Questa decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale di Losanna entro 10 giorni a partire dalla sua notifica.
Per quanto riguarda il secondo ricorso esso è stato presentato da parte di una fondazione di diritto del Liechtenstein titolare di uno dei conti oggetto della decisione di consegna. Tale ricorso è attualmente all’esame della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Nel suo quinto anno di esistenza il Tribunale penale federale ha compiuto un ulteriore passo avanti. Complessivamente, per l’anno in esame, si constata un notevole aumento della mole di lavoro. In seno alla Corte penale l’aumento è dovuto in particolare all’ampiezza di determinati procedimenti sui quali è stata chiamata a statuire, per la II Corte dei reclami penali all’incremento dei casi entrati. Anche presso la I Corte dei reclami penali, dopo la flessione dell’anno precedente, si è registrato nuovamente un sostanziale aumento di casi in entrata. L’inoltro da parte del Ministero pubblico della Confederazione di numerosi atti d’accusa concernenti procedure voluminose e complesse, che hanno richiesto una grande mole di lavoro, ha costretto il Tribunale, nel corso dell’estate, a proporre alla Commissione giudiziaria la creazione di tre posti supplementari a livello di giudici, due di lingua francese e uno di lingua tedesca. La Commissione giudiziaria ha accolto la proposta permettendo al Tribunale penale federale, nel corso del suo sesto anno di attività, di raggiungere la cifra minima di 15 posti di giudice prevista dal legislatore.
E’ positivo il fatto che l’Ufficio dei giudici istruttori federali, sottoposto alla vigilanza amministrativa e materiale del Tribunale penale federale, abbia potuto evadere il 20% delle pendenze, alcune di lunga data. Ciò è dovuto soprattutto alla diminuzione dei casi entrati. Il numero delle procedure evase è, come già nel 2007, superiore a quello delle entrate. La media delle pendenze per giudice istruttore è di 3,5 procedure (l’anno precedente 4), ciò senza tener conto dei casi sospesi provvisoriamente; questo dato deve essere considerato quale valore minimo per un carico di lavoro adeguato. L'esiguo numero di pendenze facilita comunque la formazione di team per procedure voluminose.
Sia l’Ufficio dei giudici istruttori federali sia il Ministero pubblico della Confederazione, i quali soggiacciono alla vigilanza materiale esercitata dalla I Corte dei reclami penali, hanno compiuto ulteriori progressi. L’inchiesta preliminare è in fin dei conti orientata alla ricerca di prove sulla base di un sospetto. Per quanto attiene alla valutazione della qualità della conduzione di una procedura, nella misura in cui le autorità di perseguimento penale sono in grado di chiarificare una fattispecie, fonte del loro sospetto iniziale, in un lasso di tempo ragionevole e con investimenti ragionevoli, ciò rappresenta sempre un successo, indipendentemente dal fatto che il procedimento in questione sia in seguito sospeso oppure si concluda con un rinvio a giudizio, rispettivamente con un proscioglimento oppure con una condanna. L’obiettivo costante deve essere quello di limitare la durata dell'inchiesta, tenendo conto della natura e dell’ampiezza di ogni procedimento.
Contatto: Tribunale penale federale, Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale
Tel. 091 822 62 62, E-Mail: presse@bstger.ch
La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale comunica di aver respinto con decisione del 21 gennaio 2009 i reclami interposti dal Ministero pubblico della Confederazione e dall’imputato Marco Walter Tinner contro la decisione di scarcerazione dietro prestazione di una cauzione di fr. 10'000.-- pronunciata dall’Ufficio dei giudici istruttori federali. A differenza della decisione dell’istanza precedente la Corte ha fissato la cauzione a fr. 100'000.--.
All’imputato sono principalmente rimproverati la partecipazione in seno ad una rete illegale attiva in ambito internazionale nell’acquisizione di tecnologia nucleare ed il coinvolgimento nel programma nucleare libico. La I Corte ha ritenuto quale motivo di detenzione preventiva, oltre ai forti indizi di reato, anche il pericolo di fuga. Dopo che dall’ultima decisione della I Corte dei reclami penali sono già trascorsi quasi 8 mesi e a tutt’oggi non si prevede una rapida conclusione del procedimento, essa ha ritenuto la detenzione preventiva nei confronti dell’imputato sproporzionata. D’altra parte per scongiurare il pericolo di fuga ha mantenuto il versamento di una cauzione, la quale è stata aumentata in considerazione delle informazioni agli atti in merito alla situazione finanziaria dell’imputato.
La I Corte dei reclami penali non fornisce ulteriori informazioni in merito alla citata decisione.
Contestualmente al cambio di sistema relativo alla cassa pensione della Confederazione, il giudice istruttore federale Ernst Roduner decideva di andare in pensione anticipatamente per fine maggio 2008. Egli si dichiarava disponibile, a partire dal 1° giugno 2008, in qualità di giudice istruttore straordinario, a concludere due istruzioni preparatorie allora pendenti. A tale scopo, il Tribunale penale federale lo aveva eletto, il 29 aprile 2008, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2008, con possibilità di prolungamento, quale giudice istruttore straordinario. Il 9 luglio 2008 Ernst Roduner presentava le sue dimissioni rinunciando, per motivi di salute, a trattare i casi pendenti a lui affidati. Il Tribunale penale federale aveva accettato le sue dimissioni e informato della situazione.
In precedenza, il Tribunale penale federale era stato informato dal Ministero pubblico della Confederazione dell'esistenza del sospetto che Ernst Roduner si fosse inviato da solo, il 24 giugno 2008, un fax contenente minacce. Tenuto conto delle competenze del Ministero pubblico della Confederazione per quanto riguarda le indagini preliminari, questo Tribunale rinunciava in quel momento a dare informazioni su tale sospetto. Nel frattempo, il Tribunale penale federale ha accolto, mediante decisione dell'8 gennaio 2009, una richiesta di autorizzazione a procedere penalmente. In seguito alla spedizione della decisione e alla ricezione della stessa da parte delle persone interessate, è giunto ora il momento per il Tribunale penale federale, quale autorità elettiva e di vigilanza, di fornire al pubblico ulteriori ragguagli in merito alla vicenda. Questi sono contenuti nella decisione dell'8 gennaio 2009.
Non si forniscono ulteriori informazioni.
Al Tribunale penale federale, che ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2004 a Bellinzona, al termine del 2009 si concluderà per i giudici il periodo di carica di 6 anni. Nell’interesse di una pianificazione tempestiva, i due membri seguenti hanno rese note in data odierna le loro dimissioni risp. la loro rinuncia alla rielezione:
Alex Staub riveste la carica di Presidente del Tribunale sin dall'inizio. I limiti temporali fissati dal legislatore non permetterebbero più una rielezione a questa carica. Nei primi tre anni Alex Staub è stato membro della Corte penale. Dal 2007 egli fa parte della I Corte dei reclami penali, collaborando all'attività giurisprudenziale e fungendo da referente per quanto attiene alla vigilanza materiale sul Ministero pubblico della Confederazione e sull’Ufficio dei giudici istruttori federali.
Barbara Ott, anche lei sin dall'inizio membro della Corte plenaria, è sempre stata attiva quale giudice presso la I Corte dei reclami penali, autorità la cui mansione principale è quella di statuire sui reclami contro atti o omissioni nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria e dell'istruzione preparatoria, esercitando inoltre, sempre in tale ambito, la vigilanza materiale sul Ministero pubblico della Confederazione e sull’Ufficio dei giudici istruttori federali.
La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conferma di avere ricevuto in data odierna un gravame del consigliere nazionale Toni Brunner contro il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nell’ambito della procedura penale DIR/-/07/0017.
La procedura ricorsuale è retta dagli art. 105 bis nonché 214-219 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP). Se il reclamo non appare di primo acchito irricevibile o infondato, esso viene notificato al MPC, al quale viene parimenti assegnato un termine per eventuali osservazioni. Spirato detto termine, riservata la possibilità di ordinare un ulteriore scambio di scritti, la Corte dei reclami penali emana la propria decisione (Art. 219 cpv. 1 PP).
In considerazione della litispendenza non possono essere fornite ulteriori informazioni in merito.
Il Giudice istruttore federale Paul Perraudin, ha annunciato che rassegna le dimissioni per il 31 ottobre 2008. È stato chiamato a nuove funzioni nell’economia privata.
Nominato dal Tribunale federale ed entrato in funzione nel giugno 2002, Paul Perraudin è sostituto Giudice istruttore federale dirigente e responsabile della sede di Ginevra dell’Ufficio dei giudici istruttori federali.
Il TPF lo ringrazia già sin d’ora per l’impegno profuso in questi anni a favore della giustizia federale.
La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale comunica d’aver accolto, con due decisioni del 28 maggio 2008, i reclami interposti dal Ministero pubblico della Confederazione contro le decisioni di scarcerazione dietro prestazione di una cauzione pronunciate nei confronti dei fratelli Tinner dall’Ufficio dei giudici istruttori federali. Di conseguenza, ha respinto le richieste di scarcerazione formulate dai due imputati.
Agli imputati sono principalmente rimproverati la partecipazione in seno ad una rete illegale attiva in ambito internazionale nell’acquisizione di tecnologia nucleare ed il coinvolgimento nel programma d’armamento nucleare libico. Sulla base dell’incarto, la I Corte ha ritenuto la detenzione preventiva dei due imputati tuttora conforme alla legge. In particolare, oltre al pericolo di fuga, essa ha ammesso in entrambi i casi l’esistenza del pericolo di collusione. Per tale ragione le misure sostitutive della detenzione ordinate dall’istanza precedente non risultano, per il momento, suscettibili di garantire i bisogni dell’istruttoria. Di conseguenza, le decisioni dell’Ufficio dei giudici istruttori federali sono state annullate e le domande di scarcerazione formulate dai due imputati respinte. Nell’ambito delle due procedure di scarcerazione la I Corte dei reclami penali ha tuttavia confermato la necessità di un trattamento particolarmente celere delle procedure penali concernenti i due imputati e di una rapida chiusura dell’istruzione preparatoria pendente.
La I Corte dei reclami penali non fornisce ulteriori informazioni in relazione alle citate decisioni.
Il Tribunale penale federale, che ha iniziato la propria attività il 1° aprile 2004, pubblica una raccolta ufficiale sulla base delle sentenze pronunciate fino ad oggi e di quelle future. In questa raccolta sono pubblicate le sentenze che rivestono importanza sotto il profilo del perfezionamento giuridico o per altre ragioni. Dopo la raccolta di sentenze concernenti gli anni 2004-2006 è ora disponibile il primo volume ordinario contenente sentenze del 2007. Esso può essere ordinato già da subito.
"Cronistoria del Tribunale penale federale
Con l’approvazione della riforma della giustizia nel marzo del 2000 sono state poste le fondamenta per l’istituzione di due nuove autorità giudiziarie: il Tribunale amministrativo federale di San Gallo e il Tribunale penale federale del Cantone Ticino.
Nella Convenzione del 30 novembre 2006 tra la Confederazione e il Cantone Ticino è stata convenuta la sistemazione del Tribunale penale federale TPF nel quadro della scelta dell’ubicazione da parte del Parlamento federale.
Quale ubicazione del nuovo Tribunale penale federale è stata scelta la particella numero 975 del Registro fondiario di Bellinzona con gli stabili «Pretorio» e «Scuola di commercio». Entrambi gli edifici sono tutelati come monumenti storici.
La chance del concorso di architettura
Per la realizzazione del nuovo Tribunale penale federale, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL ha indetto unitamente al Cantone Ticino e al Comune di ubicazione di Bellinzona un concorso di architettura.
Nell’interesse comune degli investitori Confederazione, Cantone del Ticino e Città di Bellinzona si è cercato un piano di edificazione che consentisse la sistemazione dell’intero programma degli spazi del TPF e che perseguisse lo sfruttamento massimo consentito del fondo.
In questo contesto dovevano in particolare essere presentati un concetto globale comune, convincente sotto il profilo urbanistico e volumetrico, per l'edificazione della particella, nonché una soluzione architettonica e consistente del profilo funzionale, con due corpi di edificio, come pure essere garantita una struttura esterna mirata e differenziata.
Il Tribunale penale federale di Bellinzona
Su mandato dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, sette team interdisciplinari di progettazione hanno elaborato contributi creativi sul tema «Il Tribunale penale federale nel contesto urbano». I diversi approcci hanno suscitato intensi dibattiti in seno alla giuria, alla quale partecipavano rappresentanti del Cantone e del Comune, anche sullo sviluppo futuro del sedime. La giuria si rallegra dell’elevata qualità complessiva dei contributi presentati e in particolare del progetto vincente «DE IURE» del team di progettazione CdL Bearth&Deplazes AG, Durisch + Nolli Sagl, Lugano (architettura) con Jürg Buchli, Haldenstein (ingegneria edile) Ghidossi Gianfranco SA, Lugano (pianificazione elettrica), Visani Rusconi Talleri SA, Lugano (specialista della pianificazione riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, climatizzazione e sanitari) e lo raccomanda ai committenti per l’elaborazione ulteriore.
«DE IURE» – su misura per Bellinzona
Estratto del rapporto della giuria: («....»)
Il progetto DE IURE si distingue per una ideazione urbanistica competente e intelligente. L’autore del progetto ha individuato l’importanza delle peculiarità delle diverse istituzioni del quartiere (amministrazione, chiesa, banca, scuola, «Pretorio»). In ossequio all’auspicio generale di conservare la sostanza edificata, l’autore ha deciso di mantenere l’essenziale di entrambi gli edifici, completandoli con l’aggiunta di nuovi fabbricati essenziali; in tal modo entrambe le istituzioni, il Tribunale penale federale e il «Pretorio», sono rappresentate dignitosamente. Le relazioni tra vecchio e nuovo sono abilmente risolte, nel senso che ai due corpi di edificio esistenti è conservato il ruolo di integrare gli edifici di «Viale Franscini», mentre con i nuovi corpi di edificio previsti, con due nuove facciate architettoniche identiche, potrà essere creato un nuovo spazio pubblico, una vera e propria «piazza».
Il progetto DE IURE seduce per il suo solido concetto di nuovo complesso suggestivo. Gli autori del progetto sono riusciti a dare rilievo agli stabili esistenti, a collocare la particella in un contesto più ampio con l’aggiunta di nuovi corpi di edificio e a creare atmosfere che costituiscono un’importante rivalutazione per il quartiere e sono degne di accogliere il Tribunale penale federale.
Date di esposizione
I progetti saranno esposti al pubblico durante 10 giorni nella Sala patriziale di Palazzo civico, a Bellinzona.
L’esposizione sarà inaugurata ufficialmente il 25 marzo 2008
ORARI DI APERTURA:
25.03.08 al 28.03.08 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
29.03.08 al 30.03.08 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
31.03.08 al 02.04.08 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
03.04.08 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
3 aprile 2008 Chiusura ufficiale dell’esposizione nella Sala patriziale di Palazzo civico.
Per informazioni sul concorso:
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Danila Feldmann, Verantwortliche Kommunikation, Holzikofenweg 36, 3003 Bern Tel. +41 31 325 50 03 Fax +41 31 325 50 09 E-Mail: danila.feldmann@bbl.admin.ch
Per informazioni sul Scuola media:
Tribunale penale federale TPF
Un anno sotto l'egida della nuova legge del Tribunale federale: retrospettiva dell'anno 2007. Il 29 febbraio 2008 si è tenuta per la prima volta una conferenza stampa comune dei tre Tribunali federali (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale) nella sede del Tribunale federale (TF) a Losanna. In questa occasione sono stati presentati i tre rapporti di gestione pubblicati per la prima volta in un solo fascicolo. La conferenza stampa è stata presieduta dal Presidente del Tribunale federale Arthur Aeschlimann. Il Presidente del Tribunale penale federale Alex Staub e il Presidente del Tribunale amministrativo federale Christoph Bandli presenziavano al suo fianco. I presidenti erano accompagnati dal Segretario generale supplente Patrick Guidon (TPF) e dalla Segretaria generale supplente Placida Grädel-Bürki (TAF). Per il Tribunale federale, il Segretario generale Paul Tschümperlin ha assicurato la moderazione del dibattito finale e Doris Schwalm in quanto incaricata di comunicazione ha organizzato e pianificato la conferenza stampa.Nel suo discorso, il Presidente del Tribunale federale ha fatto una retrospettiva dell'anno 2007, significativo per la giustizia svizzera. Infatti ll 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la nuova legge sul Tribunale federale (LTF), la nuova legge sul Tribunale amministrativo federale et la nuova garanzia giudiziaria. Contemporaneamente il Tribunale federale accorpato con il Tribunale federale delle assicurazioni e il nuovo Tribunale amministrativo federale sono entrati in funzione.
Il primo anno trascorso sotto questa nuova forma di organizzazione giudiziaria può essere considerato un successo. Gli inizi della nuova procedura federale si sono svolti senza problemi considerevoli. I tre Tribunali federali hanno potuto rimediare alla gran parte delle difficoltà iniziali nel corso dell'anno. Essi prevedono un anno 2008 molto stabile, nel corso del quale le nuove strutture giudiziarie saranno efficienti e sarà possibile evadere più cause.
Comunicato stampa del Tribunale federale
Il 1° gennaio 2007 è avvenuta la fusione del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) con il Tribunale federale. Ciò ha comportato delle profonde modifiche organizzative. Il vecchio TFA è stato diviso in due corti di diritto sociale che hanno la loro sede a Lucerna. La materia giuridica è stata distribuita in modo un po' diverso fra tutte le corti, e il numero dei giudici e dei cancellieri è stato modificato. Il numero dei giudici è sceso da 41 a 38. Le corti di diritto sociale hanno rilevato una chiara diminuzione dei ricorsi. La statistica dell'insieme delle corti indica 7'195 entrate in confronto alle 7'861 dell'anno precedente (2006). Non si può tuttavia parlare di una diminuzione reale della mole di lavoro, poiché molti casi che in precedenza sarebbero stati introdotti dinanzi al Tribunale federale con due rimedi di diritto contabilizzati separatamente, sono stati introdotti nel 2007 in virtù della LTF con un ricorso unico. Rispetto alla vecchia legge sull'Organizzazione giudiziaria (OG) occorre aggiungere 773 casi, per cui risulta un aumento effettivo di 109 casi rispetto all'anno precedente. Il Tribunale federale ha giudicato 7'994 casi in confronto ai 7'626 dell'anno precedente. Ha potuto così sbrigare 799 casi in più di quelli che sono stati introdotti. La durata media di un processo è stata di 115 giorni (raffronto con l'anno 2006: 104 giorni a Losanna, 292 giorni a Lucerna). Nel 2007, il TF ha eseguito la nuova attività di sorveglianza del TPF e del TAF che gli è stata attribuita dalla LTF. In marzo, la Commissione amministrativa del Tribunale federale come autorità di vigilanza ha avuto un primo dibattito sui vari problemi sollevati dalla sorveglianza. In aprile è stato esaminato il preventivo per il 2008. Una riunione di sorveglianza con la Commissione amministrativa del TAF a Berna e una con quella del TPF a Bellinzona hanno avuto luogo rispettivamente in luglio e in ottobre. Per facilitare il decorso della sorveglianza, il Tribunale federale ha elaborato un concetto per i casi pendenti in questa materia. Il Tribunale federale si è dedicato nel 2007 a impegni amministrativi importanti. Ha introdotto il nuovo modello contabile (NRM), ha migliorato la comunicazione interna ed esterna, ha precisato le sue statistiche (Controlling) e ha continuato a sviluppare l'informatica. Il Tribunale federale è anche stato presente sul piano internazionale: i giudici federali hanno partecipato a diverse conferenze internazionali. I risultati permettono di concludere che la nuova LTF e i cambiamenti inerenti alle strutture e all'organizzazione del Tribunale federale si sono dimostrati validi. Tuttavia, gli effetti della nuova procedura giudiziaria federale saranno ancora più chiari nel corso dell'anno 2008.
Contatto: Tribunale federale, Doris Schwalm, Responsabile della Communicazione Tel. 021 318 97 11 E-Mail: doris.schwalm@bger.admin.ch
Comunicato stampa del Tribunale penale federale
Nel quarto anno dalla sua istituzione
Il Tribunale penale federale, che ha iniziato la propria attività il 1° aprile 2004, pubblica una raccolta ufficiale sulla base delle sentenze pronunciate fino ad oggi e di quelle future. In questa raccolta sono pubblicate le sentenze che rivestono importanza sotto il profilo del perfezionamento giuridico o per altre ragioni. Il primo volume contenente le sentenze concernenti gli anni 2004-2006 è disponibile e può essere ordinato già da subito. Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona ed è il tribunale penale ordinario della Confederazione. Esso ha iniziato la propria attività il 1° aprile 2004. La Corte penale giudica, segnatamente, le cause penali che sottostanno alla giurisdizione federale giusta gli articoli 336 e 337 del Codice penale svizzero. Le Corti dei reclami penali statuiscono, in particolare, su reclami ed istanze in materia di procedura penale federale, di procedura penale amministrativa federale e di foro nonché, dal 1° gennaio 2007, in ambito d’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Inoltre, il Presidente della I Corte dei reclami penali decide delle procedure penali federali concernenti le domande d’approvazione in materia d’inchieste mascherate e di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Nel corso degli ultimi 3 anni e mezzo, il Tribunale penale federale ha pronunciato più di 1'000 sentenze. Sulla base di queste ultime e delle sentenze future, il Tribunale penale federale pubblica una raccolta ufficiale sotto forma di libro contenente le sentenze cresciute in giudicato che rivestono importanza sotto il profilo del perfezionamento giuridico o per altri motivi. Con tale pubblicazione s’intende contemporaneamente promuovere la trasparenza della giurisprudenza e rafforzare la fiducia nell’attività del Tribunale penale federale. Quale segno d’attaccamento al Cantone in cui il Tribunale ha la sua sede, le sentenze pubblicate nella raccolta ufficiale saranno indicate con la sigla TPF, quest’ultima corrispondente all’abbreviazione in lingua italiana del Tribunale (Tribunale penale federale). Il presente primo volume contiene le sentenze concernenti gli anni 2004–2006. Nonostante le sue maggiori dimensioni, esso è offerto al medesimo allettante prezzo dei volumi che seguiranno negl’anni a venire e che saranno ogni volta pubblicati in primavera. Pertanto, il prossimo volume contenente le sentenze del 2007 sarà già disponibile a partire da aprile/maggio del 2008. Il primo volume concernente gli anni 2004-2006 e i volumi futuri possono essere ordinati da subito recandosi sulla homepage del Tribunale penale federale (www.bstger.ch) o su quella della Dike Verlag Zürich/St.Gallen.
Per ulteriori informazioni: Patrick Guidon
Presa di posizione del TPF in merito al Rapporto della CdG del 5 settembre 2007
Seduta di vigilanza del Tribunale federale e del Tribunale penale federale del 4 ottobre 2007 a Bellinzona.
Per quanto concerne le causes célèbres"
Il 18 settembre 2006 la Corte dei reclami penali ha concluso il suo rapporto concernente alcuni metodi d’investigazione contestati al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riportati dalla stampa nello scorso mese di giugno. Più precisamente, le critiche riguardavano l’utilizzazione, quale informatore, di un ex trafficante di droga colombiano denominato «Ramos».
Dalle constatazioni effettuate dalla Corte dei reclami penali - fondate su una documentazione molto completa e sull’audizione di numerose persone coinvolte in tale operazione - è emerso, in breve, quanto segue:
- sulla base di un accordo tra il MPC e la Polizia giudiziaria federale (PGF), il summenzionato «Ramos» ha soggiornato in Svizzera dal dicembre 2002 all’agosto 2004, col compito di raccogliere informazioni negli ambienti criminali operanti nel nostro paese, in modo particolare nell’ambito del traffico di stupefacenti, del riciclaggio di denaro proveniente dalla droga e dalla tratta di esseri umani,
- per la sua particolare tipologia, l’impiego di Ramos costituisce un esempio unico nelle attività del MPC e della PGF nel corso degli ultimi anni: tali autorità erano consapevoli dei rischi di una tale operazione e hanno adottato le misure adeguate per limitarne la sopravvenienza,
- sulla base delle informazioni fornite da Ramos, il MPC ha avviato nove procedure penali,
- le disposizioni legali allora in vigore in Svizzera sono state rispettate, sia per quanto concerne la condotta dell’operazione che a livello di provvedimenti giudiziari susseguenti, segnatamente gli ordini di sorveglianza delle telecomunicazioni o l’impiego di agenti infiltrati, adottati in determinate occasioni,
Il 18 settembre 2006 il rapporto integrale della Corte dei reclami penali è stato trasmesso alla Delegazione della Commissione della gestione delle Camere federali, al Dipartimento federale di giustizia e polizia, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Polizia giudiziaria federale e alla Direzione del Tribunale penale federale.
Il Tribunale penale federale comunica che, in data 29 agosto 2006, in seduta plenaria i membri hanno stabilito la composizione delle Corti e la Direzione per l’anno 2007.
Le Corti saranno così composte:
Corte dei reclami penali
Emanuel Hochstrasser (Presidente)
Alex Staub
Barbara Ott
Tito Ponti
Corte competente per l’assistenza giudiziaria in materia penale
Bernard Bertossa (Presidente)
Andreas Keller
Giorgio Bomio
Cornelia Cova
Roy Garré
Corte penale
Walter Wüthrich (Presidente)
Peter Popp
Sylvia Frei-Hasler
Daniel Kipfer Fasciati
Miriam Forni
Jean-Luc Bacher
La Direzione (Commissione amministrativa) è composta da Alex Staub (Presidente del Tribunale), Andreas Keller (Vicepresidente) e Tito Ponti.
Rapporto sulle critiche concernenti il numero esiguo di atti d’accusa allestiti dal Ministero pubblico della Confederazione
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dopo aver ricevuto e analizzato in maniera approfondita la presa di posizione del Ministero pubblico della Confederazione, ha concluso la scorsa settimana il suo rapporto relativo alle critiche concernenti l'esiguo numero di atti d'accusa stilati dal Ministero pubblico della Confederazione. Nel rapporto, la Corte dei reclami penali rileva che la situazione attuale è insoddisfacente e ne presenta i motivi più importanti. Il rapporto è stato trasmesso a tutte le autorità competenti per migliorare la situazione.
La Corte dei reclami penali non fornisce nessun'altra informazione sul rapporto.
Rapporto sulle critiche concernenti il numero esiguo di atti d’accusa allestiti dal Ministero pubblico della Confederazione
Con comunicato stampa del 6 giugno 2006 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha preannunciato una verifica straordinaria di carattere materiale dell’operato del Ministero pubblico della Confederazione. Essa dichiarava nel contempo che nel corso del mese di giugno 2006 sarebbe stato redatto un rapporto, già iniziato, sulle critiche concernenti il numero esiguo di atti d’accusa allestiti dal Ministero pubblico della Confederazione. Dopo aver beneficiato di una proroga per l’inoltro di osservazioni sul progetto di rapporto, il Ministero pubblico della Confederazione ha fatto pervenire il 26 giugno 2006 la sua ampia presa di posizione. Quest’ultima necessita di un’analisi approfondita, ragione per cui la conclusione del rapporto subirà dei ritardi.
Nella loro veste di autorità di vigilanza, il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sottoporranno a verifica straordinaria l'operato del Ministero pubblico della Confederazione. La verifica verterà da un lato su aspetti tecnici, dall'altro su questioni finanziarie e sulla direzione delle operazioni. A seguito delle critiche interne ed esterne rivolte al Ministero pubblico della Confederazione, il presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, Emanuel Hochstrasser, e il capo del DFGP, il consigliere federale Christoph Blocher, hanno convenuto il 5 giugno 2006 di sottoporre a verifica straordinaria l'operato del Ministero pubblico della Confederazione. Tale verifica rientra nei compiti del Tribunale penale federale e del DFGP, responsabili rispettivamente della vigilanza tecnica e di quella amministrativa. La Corte dei reclami penali procederà fra l’altro ad esaminare se vi sono elementi comprovanti l’utilizzo sistematico da parte del Ministero pubblico della Confederazione di metodi d’inchiesta illegali. Oltre a ciò nel corso di questo mese verrà redatto un rapporto sulle critiche concernenti il numero esiguo di atti d’accusa allestiti dal Ministero pubblico della Confederazione.
Concernente la procedura penale indetta contro l’ex proprietario di una banca privata zurighese per sospetto di riciclaggio qualificato di denaro.
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Considerata la recente attualità, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nella sua veste di autorità di vigilanza sull’attività del Ministero pubblico della Confederazione, comunica quante segue. La Corte dei reclami penali esercita il suo compito di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione dal 1° aprile 2004. Le prime misure concrete di vigilanza che la Corte dei reclami penali ritiene appropriate sono le seguenti…
Il Tribunale penale federale ha nominato in data 28 settembre 2004 il signor Giorgio Bomio nuovo Giudice istruttore federale per le istruzioni preparatorie in lingua italiana. Il signor Bomio è attualmente sostituto capo sezione presso la Divisione dell'assistenza internazionale in materia penale dell'Ufficio federale di giustizia. Egli assumerà la nuova carica nei prossimi mesi.