La Corte d’appello ha prevalentemente respinto l’appello dell’imputato e ha integralmente respinto l’appello incidentale del Ministero pubblico della Confederazione. Essa ha, per quanto riguarda il sostegno all'IS, confermato sostanzialmente i verdetti di colpevolezza di prima istanza, ma ha ridotto la pena in virtù degli atti concretamente perpetrati.
La Corte d'appello ha dovuto valutare sia l’appello dell'imputato dell'11 maggio 2021 che l'appello incidentale del Ministero pubblico della Confederazione del 3 giugno 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.71 dell'11 settembre 2020. Oggetto del procedimento è il sostegno o la partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP), nonché il possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1bis CP). Secondo il capo d'accusa principale, il Ministero pubblico della Confederazione contesta all’imputato la partecipazione, dal 1° settembre 2012 al 26 novembre 2014, all’IS o alle organizzazioni che lo hanno preceduto, ovvero l’“IS in Iraq” e l’ISIG. Da una parte egli avrebbe partecipato, alla fine del 2013, a operazioni di combattimento dell'unità di combattimento “JAMWA”, la quale era una sotto-organizzazione dell'ISIG. D’altra parte, egli avrebbe, mediante atti di propaganda e reclutamento sistematico, motivato cinque persone a entrare nel territorio dell'organizzazione criminale IS o delle organizzazioni che l'hanno preceduta (ISI/ISIG) in Siria/Iraq per unirsi ad esse.
La Corte penale del Tribunale penale federale ha dichiarato l'imputato colpevole della forma più lieve di sostegno a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP e di possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135 cpv. 1bis CP, condannandolo a 50 mesi di pena detentiva. L'imputato ha interposto appello, chiedendo di essere interamente prosciolto, mentre il Ministero pubblico della Confederazione, nel suo appello incidentale, ha essenzialmente richiesto la condanna dell'imputato per partecipazione a un'organizzazione criminale in forma qualificata, nonché la sua sanzione con una pena detentiva di 55 mesi.
La Corte d'appello considera comprovato che l'imputato si sia recato in Siria per sostenere l'IS. Tuttavia, le sue comprovate e concrete missioni sul terreno erano confinate al servizio di
guardia ed egli se n’è andato rapidamente. Più grave fu il suo successivo indottrinamento di giovani e di giovani adulti di Winterthur, che fu mirato e sistematico. Le azioni dell’imputato hanno effettivamente favorito l’adesione di cinque persone all’IS e la loro partenza per la zona di combattimento. Per quanto riguarda l'accusa di possesso di rappresentazioni di cruda violenza, l'imputato è stato prosciolto. Anche se la rappresentazione si trovava nella memoria cache del suo cellulare, la volontà penale di possederla richiede la conoscenza specifica, che nel caso dell’imputato non è stato possibile dimostrare. Infine, la Corte d'appello non ha ritenuto fondata l'accusa del Ministero pubblico della Confederazione di partecipazione a un'organizzazione criminale in forma qualificata.
Di conseguenza, l’imputato è punito con una pena detentiva di 36 mesi. La metà di questa pena è sospesa per un periodo di prova di cinque anni. La Corte d'appello concede così all'imputato la possibilità di dimostrare il ravvedimento attestato dal Servizio di protezione dalla violenza (Gewaltschutzdienst) del Cantone di Zurigo e di integrarsi professionalmente.
La sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale CA.2021.9 del 1 dicembre 2021 non è (ancora) cresciuta in giudicato. Di conseguenza, l'accusato è ancora presunto innocente.
Allegato: Sentenza CA.2021.9
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