11.08.2026
La Corte penale del Tribunale penale federale condanna un giovane di 19 anni per sostegno a un’organizzazione terroristica, atti preparatori punibili finalizzati all’assassinio e rappresentazione di atti di cruda violenza. Lo assolve da alcuni capi d’accusa. (SK.2026.12)



La Corte penale del Tribunale penale federale condanna un imputato di 19 anni per sostegno all’organizzazione terroristica «Stato Islamico», per atti preparatori punibili finalizzati all’assassinio, nonché per la fabbricazione e il possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza. L’imputato è condannato a una pena detentiva di 30 mesi, parzialmente sospesa. Gli vengono inoltre impartite diverse norme di condotta per la durata del periodo di prova.

La Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: la Corte penale) ritiene accertato che questo giovane di 19 anni, in possesso della doppia cittadinanza svizzera e turca, avesse pianificato un attacco con un coltello contro vittime scelte a caso. A tal fine, si è procurato le istruzioni del caso, ha deliberatamente preso contatto con persone che condividevano le sue idee e ha ordinato su Internet un coltello adatto alla commissione del reato. Compiendo gli atti che gli vengono contestati, ovvero la preparazione di un attentato terroristico in nome dello «Stato Islamico» e la diffusione di propaganda in materia, nonché vari bonifici bancari, ha fornito sostegno all’organizzazione terroristica «Stato Islamico».

Per tali fatti, l’imputato è condannato ai sensi degli articoli 260ter e 260bis del Codice penale (CP). Per una parte dei bonifici bancari, il nesso con il sedicente «Stato Islamico» non è stato accertato. A tale riguardo, la Corte penale assolve l’imputato.

Inoltre, la Corte penale dichiara l’imputato colpevole di produzione e possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza aventi per oggetto degli adulti secondo l’art. 135 CP. Lo assolve da un altro capo d’accusa.

L’imputato ha commesso una parte dei fatti prima del compimento del 18° anno di età. La Corte penale è tenuta a determinare una pena secondo il diritto penale applicabile agli adulti, ma può attribuire ai fatti commessi durante la minore età solo un’importanza proporzionale a quella consentita dal diritto penale minorile (art. 49 cpv. 3 CP). Per tali fatti, la pena massima prevista dal diritto penale minorile è di un anno di privazione della libertà.

La Corte penale condanna l’imputato a una pena privativa della libertà di 30 mesi con sospensione condizionale parziale, di cui 6 da scontare. Gli impone di partecipare a un programma di deradicalizzazione per tutta la durata del periodo di prova e di proseguire la psicoterapia che sta attualmente seguendo.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato. L’imputato continua a beneficiare della presunzione di innocenza.

Allegato: Dispositivo SK.2026.12

Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





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